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Attestazioni SOA

Le ditte che intendono, a qualsiasi titolo, eseguire lavori pubblici devono necessariamente essere in possesso di un Attestato di Qualificazione rilasciato solo dalle SOA regolarmente autorizzate.

L’attestazione è il documento di idoneità che una SOA rilascia alle imprese in seguito alla verifica della conformità dei requisiti richiesti. Tale attestato, da allegare alla documentazione di gara come copia conforme, riporta le Categorie dei Lavori ed i rispettivi importi, detti anche Classifiche riconosciuti all'impresa.

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Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese di costruzione delineato nella riforma della legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m. ed i.) ha portato una profonda innovazione. Infatti, i soggetti che intendono, a qualsiasi titolo, eseguire lavori pubblici devono essere necessariamente in possesso di un Attestato di Qualificazione rilasciato solo dalle SOA regolarmente autorizzate.

Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, conosciuto anche come "Regolamento Bargone", ha introdotto i requisiti specifici che devono dimostrare le imprese per conseguire l'attestazione di qualificazione, nonché le competenze che deve possedere l'Organismo di attestazione.

Cosa è l'attestazione SOA?

L’attestazione è il documento di idoneità che una SOA rilascia alle imprese in seguito alla verifica della conformità dei requisiti richiesti. Tale attestato, da allegare alla documentazione di gara come copia conforme, riporta le CATEGORIE DEI LAVORI ed i rispettivi importi, detti anche CLASSIFICHE, riconosciuti all'impresa.

Quando è necessario attestarsi?

Dal 1° gennaio 2002 tutti i soggetti che intendono partecipare a gare d’appalto per eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro oppure eseguire subappalti di lavori pubblici sempre sopra  150.000 Euro, sono tenuti alla qualificazione della propria impresa, ossia alla verifica dei requisiti tecnici, economici, finanziari ed organizzativi.

Chi deve essere in possesso dell'attestazione?

I soggetti che devono essere in possesso dell'attestazione SOA sono quelli ammessi alle gare, ai sensi dell’art. 10 della L. 109/94, intenzionati a svolgere appalti pubblici sopra i 150.000 euro.

Nella forma singola sono:

  • le imprese individuali;
  • le imprese individuali artigiane;
  • le società commerciali;
  • le società cooperative.

Nelle forme di raggruppamento di imprese sono:

  • le imprese appartenenti alle Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.);
  • i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
  • i Consorzi tra imprese artigiane;
  • i Consorzi stabili;
  • le imprese appartenenti ai Consorzi di concorrenti (o Consorzi occasionali);
  • le imprese appartenenti ai GEIE.

Quale è il soggetto autorizzato a rilasciare alle imprese l'attestazione?

La SOA, ossia Società Organismo di attestazione, è il soggetto di diritto privato autorizzato al rilascio delle attestazioni SOA e sottoposto al controllo da parte dell'Autorità per i Lavori Pubblici (art. 8 della Legge 109/94).

Quali sono i principali requisiti?

I requisiti di qualificazione richiesti ai fini del rilascio dell'attestazione SOA si distinguono in requisiti d'ordine generale e speciale.

I requisiti D'ORDINE GENERALE occorrenti per la qualificazione sono relativi:

  • alla situazione penale del rappresentante legale/amministratore e del direttore tecnico;
  • alla situazione societaria;
  • alle violazioni commesse nell’attività di costruzione.

I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a)  ADEGUATA CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA;

b)  ADEGUATA IDONEITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA;

c)  ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE;

d)  ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO.

I requisiti di ordine speciale si verificano attraverso l’analisi dei documenti dell’ultimo quinquennio, nel caso di società neo-costituite si andrà a verificare i requisiti almeno del primo anno valevole ai fini fiscali (primo bilancio o primo modello unico).

Quanto costa l'attestazione?

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato, come previsto all’allegato E del DPR 34/2000, modificato dal D.P.R.  93/2004, con la seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

C =

Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie.

N =

Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R =

Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

Per la revisione triennale l'impresa deve corrispondere all'Organismo di attestazione un importo pari a 3/5 del costo che sosterrebbe per conseguire un attestato identico a quello in corso.

Quali sono le modalità di pagamento?

Il costo dovuto alla SOA deve essere corrisposto in un unica soluzione o dilazionato in 6 rate, ove al momento del rilascio della attestazione, sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero importo, come previsto dal D.P.R. 93/2004.

Quali sono i termini di validità dell'attestazione?

L'attestazione ha validità quinquennale dalla data di stipula del contratto con la SOA, al terzo anno scatta la revisione triennale con la quale l'impresa dovrà dimostrare di aver mantenuto lo standard di requisiti relativi all'attestato in corso e da confermare

(D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93).

L'attestazione SOA originaria può subire modifiche ed integrazioni quali:

a) inserimento di nuove categorie di lavoro;

b) incremento di classifica;

c) modifica del direttore tecnico, del rappresentante legale, della sede legale, etc.;

d) acquisizione del certificato di qualità aziendale.

Una nuova attestazione può essere richiesta anche prima della scadenza, a condizione che siano decorsi almeno tre mesi dalla data del rilascio della stessa.

Servizio a Cura della General Service Technology S.n.c.  in collaborazione con la SOAIC S.p.A. di Bari.

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